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Accesso civico

Accesso civico "semplice"concernente dati,documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013


L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.
La richiesta deve essere effettuata tramite compilazione di apposito Modulo 1_Richiesta di accesso civico, da trasmettere al Responsabile della trasparenza (Erika Falconieri – 0165/269251), specificando nell’oggetto “Richiesta di accesso civico”, con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di FINAOSTA all'indirizzo amministrazione.trasparente@finaosta.com;
- consegna a mano presso la sede di Finaosta, all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- a mezzo posta raccomandata A/R presso la sede di Finaosta, all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il richiedente deve sottoscrivere la richiesta e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Non sono ammissibili richieste di accesso civico a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, trasmette all’istante i dati, i documenti o le informazioni richieste, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, quale titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo: giachino.paolo@finaosta.com, compilando l’apposito Modulo 2_Richiesta di esercizio del potere sostitutivo. Il Direttore generale è tenuto a fornire un riscontro al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.

Accesso civico "generalizzato" contenente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli arti. 5, comma 2, e art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013


Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L’istanza può essere presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti tramite compilazione di apposito Modulo 3_Richiesta di accesso civico generalizzato, specificando nell’oggetto “Richiesta di accesso civico”, con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di FINAOSTA all'indirizzo amministrazione.trasparente@finaosta.com,;
- consegna a mano presso la sede di Finaosta, , all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- a mezzo posta raccomandata A/R presso la sede di Finaosta, all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il richiedente deve sottoscrivere la richiesta e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

L'istanza di accesso civico è gratuita e non richiede motivazione; deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non sono ammesse richieste meramente esplorative, volte a scoprire di quali informazioni dispone FINAOSTA. Non sono ammesse richieste generiche, che non consentano l’individuazione del dato/documento/informazione con riferimento almeno alla natura e all’oggetto. Non sono ammesse richieste che comportino un carico di lavoro tale da paralizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché riguardano un numero manifestamente irragionevole di documenti. FINAOSTA non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso. Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato si rinvia alle Linee Guida dell’ANAC adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (Allegato n. 2 della procedura).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, tramite compilazione dell’apposito Modulo 4_Opposizione del controinteressato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite compilazione e invio dell’apposito Modulo 5_Richiesta di riesame accesso civico generalizzato. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

REGISTRI DEGLI ACCESSI

Registro accesso civico

Registro accesso civico al II semestre 2023
Registro accesso civico al I semestre 2023
Registro accesso civico al II semestre 2022
Registro accesso civico al I semestre 2022
Registro accesso civico al II semestre 2021
Registro accesso civico al I semestre 2021
Registro accesso civico al II semestre 2020
Registro accesso civico al I semestre 2020
Registro accesso civico al II semestre 2019
Registro accesso civico al I semestre 2019

Registro accesso civico generalizzato

Registro accesso civico generalizzato al II semestre 2023
Registro accesso civico generalizzato al I semestre 2023
Registro accesso civico generalizzato al II semestre 2022
Registro accesso civico generalizzato al I semestre 2022
Registro accesso civico generalizzato al II semestre 2021
Registro accesso civico generalizzato al I semestre 2021
Registro accesso civico generalizzato al II semestre 2020
Registro accesso civico generalizzato al I semestre 2020
Registro accesso civico generalizzato al II semestre 2019
Registro accesso civico generalizzato al I semestre 2019
Procedura sull’Accesso ai dati, documenti e informazioni detenuti da Finaosta S.p.A.
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